Criteri per la riforma del Catasto – La delega fiscale è in gazzetta (L. 11/03/2014 n. 23)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/03/2014 la L. 11/03/2014, n. 23, recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» (in vigore dal 27/03/2014). Dodici mesi al Governo per l’attuazione della delega.

Il testo riprende il contenuto del disegno di legge d’iniziativa del Governo della scorsa legislatura A.C. 5291 «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», come approvato in prima lettura dalla Camera il 12/12/2012, che non ha concluso il proprio iter al Senato.

La legge si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.

La riforma del catasto
Attraverso la riforma del catasto degli immobili si intende correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall’aumento generalizzato del prelievo fiscale, disposto con il D.L. 201/2011 che ha introdotto l’IMU.

Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie in luogo del numero dei vani . E’ assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, individuando anche specifici incentivi e forme di trasparenza. E’ stato attribuito all’Agenzia delle entrate il compito di determinare provvisoriamente, a specifiche condizioni, valori e rendite immobiliari, che esplicheranno efficacia sino all’attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia.

Il testo contiene una norma a favore delle unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, per le quali si dovranno prevedere abbattimenti del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità.

La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE; è stata resa esplicita l’esigenza di tutelare l’unico immobile non di lusso posseduto dal contribuente ed è stato altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione attribuendo valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all’attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell’autotutela amministrativa.

Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che sanno pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso. In sede referente è stato anche disposto che si proceda alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali.

Il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale
La delega fiscale è anche orientata ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e dell’accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all’evasione e all’elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (c.d. tax expeditures) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all’evasione fiscale, da redigere con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, e un rapporto sulle spese fiscali.

Sono altresì precisati i contenuti del rapporto sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale, redatto da una Commissione di esperti istituita presso il MEF, che deve contenere una stima ufficiale dell’ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall’evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l’obiettivo, tra l’altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell’evasione, nonché per stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. E’ quindi prevista, per favorire l’emersione di base imponibile, l’emanazione di disposizioni per l’attuazione di misure finalizzate al contrasto d’interessi fra contribuenti.

Nel corso dell’esame alla Camera sono stati ulteriormente precisati gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, certezza del diritto, uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi.

Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all’evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell’erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal D.L. 138/2011. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell’imposizione fiscale gravante sulle imprese.

Razionalizzazione dell’IVA e di altre imposte indirette
Il Governo è delegato a recepire la Direttiva UE 2006/112 del 28/11/2006 e ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento , nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti.

La fiscalità ambientale
Il Governo è delegato ad introdurre nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l’equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.