Adeguamento antisismico scuole: risorse 2014 e 2015 Fondo Presidenza del Consiglio (D.P.C.M. 08/07/2014)

Sbloccate le risorse relative alle annualità 2014 e 2015, per complessivi 40 milioni di euro. I programmi regionali degli interventi da eseguire devono pervenire entro il 15/11/2015. Riepilogo completo della disciplina e degli adempimenti.

È stato approvato dalla Conferenza Unificata ed è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, in attuazione dell’art. 1, comma 160, della L. 107/2015, provvede a ripartire le somme relative alle annualità 2014 e 2015 (complessivi 40 milioni di euro), dei finanziamenti per l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli a rischio sismico, a valere sul “Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, di cui all’art. 32-bis del D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003). Il decreto provvede altresì a definire termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico finanziabili.

LDS 2016 (parte 1): proroga bonus recupero edilizio ed efficienza energetica ed aumento limiti al contante

Anticipazioni sulle misure di maggiore impatto contenute nel DDL di stabilità 2016 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15/10/2015. Si prevede la proroga anche per il 2016 delle agevolazioni su ristrutturazioni e risparmio energetico negli edifici nonché l’aumento della soglia di utilizzo del contante. Informativa e rinvio agli assetti attualmente vigenti.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 15/10/2015 il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), che si appresta pertanto ad iniziare l’iter parlamentare. Iniziamo la trattazione dei punti di maggiore impatto che emergono dalla prima versione provvisoria del testo.

AUMENTO DELLA SOGLIA DI UTILIZZO DEL CONTANTE Circolazione del contante – Attraverso una modifica all’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 21/11/2007, n. 231, la Legge di stabilità 2016 si propone di incrementare da 1.000 a 3.000 Euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (il limite ultimo consentito salirebbe di conseguenza da 999,99 a 2.999,99 Euro). Locazioni – Verrebbe altresì abrogata la norma – contenuta nell’art. 12, comma 1.1, del D.L. 201/2011 (cosiddetto “salva Italia”, convertito in legge dalla L. 214/2011) – in base alla quale i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.  Autotrasporto – Verrebbe infine abrogata la norma – contenuta nell’art. 32-bis, comma 4, del D.L. 133/2014 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014 – in base alla quale tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

PROROGA AGEVOLAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI Il DDL di stabilità 2016 prevede – nella versione iniziale licenziata dal Consiglio dei Ministri – la proroga delle agevolazioni per interventi di efficienza energetica, interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica ed interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, nel medesimo assetto in vigore fino al 31/12/2015 di seguito sintetizzato (la tabella riporta anche la situazione che si verrebbe a creare nel 2017 qualora le agevolazioni non venissero prorogate, con conseguente applicazione solo delle norme “a regime” contenute nell’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986).

INTERVENTI

NUOVI TERMINI LDS 2016

fino al 31/12/2016

dal 01/01/2017

Riqualificazione energetica (anche su parti condominiali)

65%

36%

Recupero del patrimonio edilizio (anche su parti condominiali)

50%

36%

Messa in sicurezza antisismica

65%

36%

Acquisto mobili ed elettrodomestici

50%

(soppressa)

Si è parlato anche di una possibile estensione delle agevolazioni agli enti di gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, nonché di un possibile allargamento delle agevolazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici anche ai casi in cui non detto acquisto non sia collegato ad interventi edilizi, a determinate condizioni. Di tali novità non vi è al momento evidenza nel testo circolato presso gli organi di informazione, e si rinvia dunque per maggiori novità a quando il testo sarà presentato in Parlamento per l’avvio dell’iter legislativo.

 

Corsi di formazione per CSP e CSE erogati in FAD: dettate le regole dal D. Leg.vo 151/2015

Il D. Leg.vo 151/2015 ha fatto chiarezza su un punto molto dibattuto: via libera ai corsi in modalità e-learning per i coordinatori. Per la formazione iniziale ammesso il solo modulo giuridico da 28 ore, per l’aggiornamento ammessa la frequenza in FAD dell’intero corso.

Si è molto dibattuto sulla questione concernente la validità o meno dei corsi di formazione per i Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione erogati in modalità “a distanza” (“FAD”, o “e-learning”). I dubbi originati dal precedente assetto normativo sono stati risolti con l’emanazione del D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (uno dei decreti attuativi della cosiddetta legge delega sul “Jobs act”). .

In precedenza, la normativa non esprimeva né un esplicito consenso né un esplicito divieto per la formazione in FAD, lasciando quindi spazio a varie interpretazioni (in particolare rese dagli Organi rappresentativi delle varie professioni tecniche), anche perché erano pervenute, da parte del Ministero competente, solamente risposte interlocutorie.

L’art. 20, comma 1, lettera o), del menzionato D. Leg.vo 151/2015 ha appositamente modificato l’art. 98, comma 3, del Testo Unico della Sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008, il quale prevede ora all’ultimo periodo che “I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learningnel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2”. In pratica si consente lo svolgimento dei corsi per Coordinatori della sicurezza in e-learning:

  • quanto ai corsi di formazione iniziale da 120 ore, solo per il modulo giuridico (le prime 28 ore della parte teorica del corso);
  • quanto ai corsi di aggiornamento da 40 ore, per intero.

Per le modalità tecniche, la norma fa ora riferimento ai requisiti previsti dall’Accordo Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR (Accordo relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del Testo Unico), il quale all’Allegato I identifica le condizioni che occorre rispettare per ricorrere alla modalità e-learning. È da ritenere che con la nuova disposizione sopra commentata siano validi anche tutti gli attestati già rilasciati in precedenza, per corsi svolti nel rispetto delle condizioni ora previste dall’art. 98, comma 3, ultimo periodo, del D. Leg.vo 81/2008, come modificato dal D. Leg.vo 151/2015.

Il permesso di costruire in caso di installazione di strutture temporanee all’aperto

La Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013. Per escludere la necessità del permesso di costruire è necessario valutare i materiali utilizzati e la temporaneità del manufatto da realizzare o installare.

Con la Sentenza del 24/07/2015, n. 189, la Corte Cost., su ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare), che modificando l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) considerava tra gli “interventi di nuova costruzione” anche l’installazione di manufatti leggeri, prefabbricati e ogni altra struttura che non fosse diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”.

La Regione Veneto ha impugnato l’art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013 in quanto, novellando l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 380/2001, ha ricompreso tra gli interventi di nuova costruzione, quindi soggetti al permesso di costruire, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere…” “…ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”. Ciò sarebbe in contrasto con l’art. 117, commi 3 e 4, Cost., in quanto sottrarrebbe illegittimamente tali interventi alla competenza delle Regioni, in specie in materia di turismo.

Nello specifico bisogna considerare che la norma impugnata, è stata successivamente modificata dall’art. 10-ter del D.L. 47/2014 (Piano Casa Renzi) che ha sostituito la parola “ancorché” con le parole “e salvo che”, escludendo quindi dagli interventi di nuova costruzione, per i quali è richiesto il permesso di costruire, i richiamati manufatti leggeri che siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo e posti all’interno di strutture ricettive all’aperto.

Con l’introduzione di tale modifica, che ha sovvertito integralmente il senso della norma impugnata, è stata ripristinata la competenza legislativa regionale per detti interventi. Nonostante ciò la Corte Cost. ha ritenuto comunque fondata la questione di incostituzionalità sollevata dalla Regione Veneto, in quanto la precedente previsione contenuta nel disposto dell’art. 41, comma 4, D.L. 69/2013 è rimasta in vigore dal 22/06/2013 al 27/05/2014, mesi durante i quali tale disposizione ha trovato applicazione.

I giudici della Corte Cost. hanno quindi spiegato che non occorre il permesso di costruire quando si è in presenza dei seguenti due requisiti:

  • precarietà dell’intervento, determinata in base alle tipologie di materiali utilizzati;
  • precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità del manufatto da realizzare o installare.

In conclusione, l’illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte con la Sentenza del 24/07/2015, n. 189 colpisce unicamente il testo vigente nel periodo intercorso tra il 22/06/2013 (data di entrata in vigore del D.L. 69/2013) ed il 27/05/2014 (giorno precedente alla data di entrata in vigore della L. 80/2014, di conversione del D.L. 47/2014). Durante tale periodo, l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.L. 380/2001, va di conseguenza letto nel testo precedente alla modifica apportata dal D.L. 69/2013 e perciò come segue: “e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Rivalutazione terreni: la perizia può essere asseverata anche dopo il rogito

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015 al fine di comunicare il proprio mutato orientamento su due importanti questioni (fra le tante in piedi, fonti di moltissime liti tributarie) che stanno alla base del contenzioso da anni in atto sulle operazioni di cessione di terreni di ogni tipo (agricoli, lottizzati, ma soprattutto edificabili) poste in essere da enti non commerciali, società semplici e, soprattutto, persone fisiche che siano interessati dalla rivalutazione (più correttamente, dalla rideterminazione del valore) volontaria periodicamente consentita dalla legge.

GIURAMENTO DELLA PERIZIA PRECEDENTE ALL’ATTO La prima questione si sostanzia in questo: l’Agenzia ha finalmente preso atto che è infondata – a termini di legge, come affermato da varie sentenze pronunciate in questi anni dai giudici tributari, inclusa la Suprema Corte di Cassazione – la propria pretesa che, in caso di cessione del terreno, il giuramento della perizia venga effettuato prima del rogito notarile e non entro il termine appositamente previsto dalla legge. Ad esempio, posto che il termine di legge relativo all’attuale “finestra” temporale (1° gennaio 2015 – 30 giugno 2015), entro la quale è possibile effettuare la rideterminazione del valore dei terreni da parte di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, scadrà il 30 giugno 2015, finora, cioè prima dell’emanazione della Risoluzione n. 53/E/2015, l’Agenzia pretendeva che il giuramento della perizia fosse fatto prima della data di stipula dell’atto di cessione nonostante la legge accordi tempo fino al 30 giugno 2015. In caso di mancato rispetto di tale prescrizione (come detto, non prevista dalla normativa), l’Agenzia delle Entrate considerava come non effettuata la rivalutazione, in tal modo pretendendo il pagamento dei normali tributi sulla plusvalenza, oltre alle elevatissime sanzioni e interessi (questi ultimi, calcolati solo sull’imposta). Come detto, però, varie sentenze hanno negato validità a tale approccio, cosicché l’Agenzia ha fatto ora, finalmente, un passo indietro, ammettendo che il giuramento della perizia può essere anche successivo al rogito (ovviamente, entro i termini di legge) pur continuando però a pretendere che la redazione della perizia stessa sia antecedente all’atto di cessione: ciò in quanto l’Agenzia ha la necessità che dell’intervenuta rideterminazione del valore il cedente le dia notizia nel corpo dell’atto notarile. Si tratta dunque di una correzione parziale, seppur molto importante.

NOTIZIA DELLA RIDETERMINAZIONE NELL’ATTO Quest’ultimo aspetto – ossia, la pretesa dell’Agenzia delle Entrate che dell’intervenuta rideterminazione del valore il cedente dia notizia nel corpo dell’atto di cessione del terreno – ci conduce alla seconda questione, anche essa molto importante, probabilmente ancor più della prima, trattata nella Risoluzione 53/E/2015. Il punto è questo. L’Agenzia ha necessità di sapere se chi cede un terreno ha eventualmente aderito oppure no alla rivalutazione volontaria, nonostante che – ci sia consentito ricordarlo – di tale circostanza occorra dare specifica informativa nel quadro RL del modello Unico PF (in Unico 2015, occorre compilare i righi da RM 20 a RM 22), ove il contribuente deve fornire i seguenti dati: valore rivalutato, imposta sostitutiva dovuta, imposta versata, imposta da versare, eventuale rateizzazione dell’imposta sostitutiva, eventuale versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva per una pluralità di particelle di terreni. Come rilevabile, tra le informazioni richieste in Unico, mancano però i riferimenti catastali dei terreni fatti oggetto di rivalutazione, cosicché l’Agenzia ha, evidentemente, difficoltà ad incrociare i dati degli atti di cessione dei terreni con quelli delle rivalutazioni effettuate dai contribuenti. Di tale carenza, però, non è giusto che le conseguenze vengano addossate dall’Agenzia ai contribuenti, con implicazioni economiche gravissime. Ciò detto, pertanto, nei casi in cui il cedente ometteva di indicare nell’atto di cessione di avere operato la rivalutazione volontaria per uno o più terreni fra quelli trasferiti, l’Agenzia disconosceva integralmente gli effetti favorevoli della stessa, come se non fosse mai avvenuta, richiedendo al cedente l’IRPEF sull’intera plusvalenza oltre alle ingentissime sanzioni e agli interessi. Ad esempio, ipotizzando un terreno acquisito al prezzo fiscalmente riconosciuto di 100.000, rivalutato (per esempio nel 2007) a 150.000 e ceduto nel 2015 a 140.000, in mancanza dell’indicazione in atto dell’avvenuta rivalutazione, l’Agenzia calcolava e tassava una plusvalenza di 40.000 (140.000 – 100.000) nonostante, in realtà, la stessa fosse pari a zero, avendo il contribuente rivalutato il terreno, e pagato la relativa imposta sostitutiva, addirittura su un valore di 150.000, ancor più elevato del prezzo di cessione pattuito fra le parti nel nostro esempio, 140.000). A seguito della Risoluzione 53/E/2015, invece, l’Agenzia afferma che tollererà l’omessa indicazione in atto della rivalutazione in due ipotesi, e precisamente: nei casi in cui, pur non facendosi menzione in atto della intervenuta rideterminazione, lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello periziato, ossia quello “minimo di riferimento” previsto dalla norma, sia poco significativo e tale da doversi imputare ad un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale mediante una apprezzabile sottrazione a tassazione di base imponibile, ai fini dell’imposizione indiretta; nell’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo anche sensibilmente inferiore a quello periziato, abbia comunque fatto menzione nello stesso atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno.

Il modello unico per piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici

Il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato, con Decreto del 19/05/2015, il modello unico per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, in attuazione dell’articolo 7-bis del D. Leg.vo 28/2011. Si attendono con successivi provvedimenti modelli unici per altre tipologie impiantistiche e casistiche più complesse.

L’articolo 7-bis, comma 1, del D. Leg.vo – introdotto dal D.L. 91/2014 (L. 114/2014) prevede che la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione, relativa alle attività in edilizia libera, venga effettuata utilizzando un modello unico, da approvarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico). Con il Decreto 19/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato il modello di cui sopra che andrà a sostituire quelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA entro il 24/11/2015. Sul decreto in questione, l’AEEGSI ha espresso parere favorevole in data 16/04/2015 con la Delibera 172/2015/i/efr. Il Decreto 19/05/2015 trova applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

  • realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  • potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • potenza nominale non superiore a 20 kW;
  • contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
  • realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
  • assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

Il modello unico di cui al precedente punto è costituito da due parti:

  • la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice IBAN per all’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ;
  • la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti, come richiamate) e alla dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto.Si ricorda che entro il 24/11/2015 i gestori di rete dovranno aggiornare i loro portali informatici, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati.

Ascensori, accordo preventivo per l’installazione di impianti in deroga: documentazione e procedure

Il D.M. 19/03/2015 – emanato in attuazione del nuovo art. 17-bis del D.P.R. 162/1999 a sua volta introdotto dal D.P.R. 8/2015 – reca la documentazione necessaria e le indicazioni procedurali per le autorizzazioni all’istallazione in deroga ai requisiti di sicurezza per i rischi di schiacciamento (edifici esistenti ed edifici nuovi).

Il D.P.R. 19/01/2015, n. 8 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2015), ha introdotto modifiche al D.P.R. 30/04/1999, n. 162, prevalentemente allo scopo di chiudere la procedura d’infrazione UE contro l’Italia n. 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ma anche per intervenire in termini di aggiornamento e semplificazione procedimentale. Si veda in proposito l’articolo Ascensori in servizio pubblico: estesa l’applicazione del D.P.R. 162/1999. Tra queste ultime innovazioni, l’introduzione del nuovo art. 17-bis del D.P.R. 162/1999, che reca una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all’istallazione di ascensori in deroga ai requisiti di sicurezza, relativamente in particolare agli altri mezzi alternativi da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell’installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina (punto 2.2 dell’Allegato I al D.P.R. 162/1999). Si rammenta in proposito che ai sensi del punto 2.2 dell’Allegato I al D.P.R. 162/1999: “L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile”.

A tal proposito il nuovo art. 17-bis del D.P.R. 162/1999, introdotto dal D.P.R. 8/2015, dispone che l’accordo preventivo in questione è realizzato:

per edifici esistenti mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento
per edifici di nuova costruzione (quando lo stesso è necessario, ed in ogni caso ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico) mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 120 giorni (come da specifica voce dell’allegato al D.P.C.M. 272/2010 che reca “Individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico”)

 

Al disposto di cui al menzionato art. 17-bis del D.P.R. 162/1999 è stata poi data attuazione con il D.M. 19/03/2015, che reca:

  • per la fattispecie concernente gli EDIFICI ESISTENTI:

– la documentazione da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell’impianto o del suo legale rappresentante all’organismo accreditato e notificato ai fini della prevista certificazione; – il modello della comunicazione da trasmettere via PEC al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione, ai fini della realizzazione dell’accordo preventivo (la ricevuta del relativo messaggio PEC tiene luogo del provvedimento espresso di accordo preventivo)

  • per la fattispecie concernente gli EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE:

– la documentazione da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell’impianto o del suo legale rappresentante, al Ministero dello sviluppo economico, unitamente alla certificazione di cui sopra; – il modello dell’istanza da trasmettere via PEC al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione, ai fini dell’ottenimento dell’accordo preventivo.

Trasmissione telematica atti di aggiornamento catastale tramite MUIC dal 01/06/2015

Lo prevede il Provvedimento dell’Agenzia Entrate prot. 35112 in data 11/03/2015. Prevista la presentazione su supporto informatico in caso di irregolare funzionamento del servizio telematico. Presentiamo un completo riepilogo della normativa e delle specifiche tecniche applicabili. AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2015: Pagamento tributi tramite somme versate dall’Ordine/Collegio (Provv. Agenzia Entrate 30/07/2015, n. 102627). Rilascio Estratto di Mappa Digitale per atto di aggiornamento anche per particelle con superficie nulla.

L’Agenzia delle Entrate – con il Provvedimento prot. 35112 in data 11/03/2015 – ha stabilito che a far data dal 01/06/2015 professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, utilizzano le procedure telematiche di cui al Provvedimento in data 22/03/2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento:

  • dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;
  • dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite;
  • dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni;
  • tipi mappali;
  • tipi di frazionamento;
  • tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento;
  • tipi particellari.

In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l’atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, è presentato presso l’Ufficio territorialmente competente su supporto informatico.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L’art. 1, comma 374, della L. 30/12/2004, n. 311, prevede la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico, demandando ad appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia del territorio la fissazione delle relative modalità attuative e la progressiva attivazione del servizio.

In attuazione della citata disposizione, è stato emanato:

  • un primo Provvedimento in data 22/03/2005, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali (MUIC), rinviando ad appositi successivi provvedimenti l’approvazione delle specifiche tecniche. Le specifiche sono state in parte variate con il successivo Provvedimento in data 20/03/2007;
  • un secondo Provvedimento in data 22/03/2005, con il quale il servizio di trasmissione telematica del MUIC è stato attivato relativamente alle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (DOCFA). L’attivazione, che ha interessato, in prima applicazione, alcune specifiche aree geografiche, è stata poi progressivamente estesa a tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano (Provvedimenti in data 02/02/2006, 02/05/2006, 20/03/2007);
  • un Provvedimento in data 22/12/2006, con il quale il servizio di trasmissione telematica del MUIC è stato attivato anche relativamente ad alcuni atti di aggiornamento geometrico (PREGEO). L’attivazione è stata poi progressivamente estesa a tutti gli atti ed a tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle suddette province autonome di Trento e Bolzano, (Provvedimenti in data 30/05/2007, 14/02/2008, 13/10/2010).

Con il Provvedimento in data 26/10/2010 è stato previsto – superando la precedente modalità di presentazione tramite l’apposizione della firma elettronica avanzata individuata dall’art. 6, comma 1, del primo Provvedimento in data 22/03/2005 – che i modelli unici informatici catastali trasmessi per via telematica sono sottoscritti dal professionista che li ha redatti mediante firma digitale.

Ai fini della trasmissione telematica valgono le specifiche tecniche allegate, rispettivamente:

  • al Provvedimento in data 15/10/2009 (DOCFA);
  • ai Provvedimenti in data 23/02/2006 e 01/10/2009 (PREGEO).

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2015 A partire dal 15/09/2015 – al fine di semplificare la fruizione del servizio telematico di presentazione tramite modello unico informatico (MUIC) degli atti tecnici di aggiornamento catastale (DOCFA e PREGEO) da parte dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali ed abilitati alla predisposizione di detti atti – è prevista la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi dovuti anche tramite l’utilizzo di somme versate preventivamente da parte degli Ordini e Collegi sul conto corrente unico nazionale previsto dal Provvedimento dell’Agenzia del Territorio 02/03/2007. Provv. Agenzia Entrate 30/07/2015, n. 102627. Altresì l’Agenzia delle Entrate ha comunicato, con la Nota prot. 113303 del 03/09/2015, che al fine di consentire l’utilizzo delle trasmissioni telematiche per tutte le varie e possibilifattispecie di atti di aggiornamento geometrico, è stata integrata la procedura di rilascio dell’Estratto di Mappa Digitale per atto di aggiornamento con la possibilità di richiederlo anche per le particelle che risultano avere superficie nulla.

Detrazioni fiscali per il risparmio energetico, la prevenzione sismica, il recupero edilizio e l’acquisto di arredi: proroghe e novità dal 2015

Tutte le proroghe e le novità introdotte dalla Legge di stabilità per il 2015 sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico, recupero edilizio, messa in sicurezza antisismica ed acquisto mobili ed elettrodomestici. I nuovi interventi agevolati, l’allungamento dei termini per la rivendita dei fabbricati ristrutturati dalle imprese di costruzioni. Tabella riepilogativa.

La Legge di stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300) prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure:

  • 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
  • 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

Seguono i dettagli ed una tabella riepilogativa.

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Per quanto concerne la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31/12/2015 la misura della detrazione al 65% in precedenza prevista sino al 31/12/2014 (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 65% al 31/12/2014, con applicazione della misura del 50% nei 12 mesi successivi).

La detrazione è stata estesa, sempre nella misura del 65%, per le spese sostenute, dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2015, alle seguenti fattispecie:

  • spese di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
  • all’acquisto e la posa in opera di schermature solari (cfr. norma UNI EN 13363 concernente Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate), di cui all’allegato M al D. Leg.vo 192/2005 (introdotto dal D. Leg.vo 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si prevede di prorogare sino al 31/12/2015 la misura della detrazione al 65% (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 65% al 30/06/2015, con applicazione della misura del 50% nei 12 mesi successivi).

Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico_012015

 

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro) viene prorogata al 31/12/2015 la misura della detrazione al 50% in precedenza prevista sino al 31/12/2014 (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 50% al 31/12/2014, con applicazione della misura del 40% nei 12 mesi successivi).

Ampliata infine la disposizione (art. 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013) che prevede la detrazione delle spese sostenute per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e relativi all’adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica:

  • fino al 31/12/2015 la percentuale è del 65%.

Si ricorda che tali interventi – contemplati dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 – sono agevolabili entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare ed unicamente se riferiti a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

 

ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Con riferimento alle spese per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione viene prorogato di un anno (e quindi al 31/12/2015) il termine finale entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione del 50% (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’agevolazione al termine del 2014).

Viene ribadito, inoltre, che le spese per l’acquisto di mobili (ammesse in detrazione se connesse ad una ristrutturazione edilizia) sono computate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Guida_bonus_mobili_042015.pdf

 

ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI ABITATIVE UBICATE IN FABBRICATI INTERAMENTE OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO

Come noto, l’art. 16- bis, comma 3, del D.P.R. 917/1986, stabilisce che la detrazione per interventi di recupero edilizio spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano al termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

A tale riguardo la Legge di stabilità 2015 prevede il prolungamento a 18 mesi successivi alla data di fine lavori (la norma previgente parlava di 6 mesi) del termine entro il quale provvedere alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Si tratta evidentemente di una misura “anticrisi”, che tiene conto delle difficoltà del mercato immobiliare.

Guida_Ristrutturazioni_edilizie_042015.pdf

 

RIEPILOGO ALIQUOTE E SCADENZE

L’art. 15, comma 3-bis, del D.L. 63/2013 prevede che entro il 31/12/2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica, e che in assenza di un intervento normativo entro tale termine, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36% e 48.000 euro per tutte le tipologie di intervento, come indicato dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986).

Ciò posto, si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle aliquote previste alla luce della Legge di stabilità 2015 e del D.L. 63/2013 appena citato, con le relative scadenze.

 

INTERVENTI

NUOVI TERMINI LDS 2015

fino al 31/12/2015

dal 01/01/2016

Riqualificazione energetica (anche su parti condominiali)

65%

36%

Recupero del patrimonio edilizio (anche su parti condominiali)

50%

36%

Messa in sicurezza antisismica

65%

36%

Acquisto mobili ed elettrodomestici

50%

(soppressa)

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni: nuova proroga in vista nel DDL di stabilità 2016

Riapertura dei termini per i beni posseduti alla data del 01/01/2016. Termine di versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima di tre rate annuali) fissato al 30/06/2016, e perizia giurata entro lo stesso termine. Aliquote dell’imposta sostitutiva raddoppiate come nel 2015.

Il DDL di stabilità 2016, presentato alle Camere il 25/10/2015 ed attualmente all’esame del Senato, prevede ancora una volta la riapertura dei termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Come già accaduto con l’anno precedente (riapertura dei termini contenuta nella Legge di stabilità 2015 – L. 23/12/2014, n. 190, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300) i contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà però pari all’8% per i terreni ed all’8% o 4% per le partecipazioni, a seconda che queste siano o meno da considerarsi “qualificate”. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata. In base alle disposizioni contenute nel DDL di stabilità 2016, se ovviamente saranno confermate in sede di approvazione definitiva,i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2016, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2016. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/06/2016, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo. La proroga dovrebbe comprendere anche l’opportunità prevista dal D.L. 70/2011, con la quale si consente ai contribuenti che abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, ovvero chiedere il rimborso, il cui importo non può ovviamente essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.