Rivalutazione terreni e partecipazioni: nuova proroga in vista nel DDL di stabilità 2016

Riapertura dei termini per i beni posseduti alla data del 01/01/2016. Termine di versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima di tre rate annuali) fissato al 30/06/2016, e perizia giurata entro lo stesso termine. Aliquote dell’imposta sostitutiva raddoppiate come nel 2015.

Il DDL di stabilità 2016, presentato alle Camere il 25/10/2015 ed attualmente all’esame del Senato, prevede ancora una volta la riapertura dei termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Come già accaduto con l’anno precedente (riapertura dei termini contenuta nella Legge di stabilità 2015 – L. 23/12/2014, n. 190, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300) i contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà però pari all’8% per i terreni ed all’8% o 4% per le partecipazioni, a seconda che queste siano o meno da considerarsi “qualificate”. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata. In base alle disposizioni contenute nel DDL di stabilità 2016, se ovviamente saranno confermate in sede di approvazione definitiva,i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2016, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2016. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/06/2016, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo. La proroga dovrebbe comprendere anche l’opportunità prevista dal D.L. 70/2011, con la quale si consente ai contribuenti che abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, ovvero chiedere il rimborso, il cui importo non può ovviamente essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.