Precisazioni in merito alle agevolazioni per il risparmio energetico non cumulabile con le agevolazioni per la ristrutturazione edilizia

La detrazione d’imposta (del 55, 65 o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Il contribuente deve quindi “scegliere” o una, oppure l’altra detrazione se l’intervento rientra tra quelli consentiti dalle diverse normative.  Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.  Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005).

E’ quindi utile precisare che, può non bastare ad esempio realizzare una “semplice coibentazione” di una parete poco isolata o il miglioramento della coibentazione di una struttura di copertura,  per raggiungere le prestazioni richieste dalla normativa, in particolare se l’edificio è stato costruito in epoca remota, ma è indispensabile una diagnosi energetica accurata dell’intero involucro edilizio per valutare se l’intervento, “più o meno parziale”, indirizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche, è inquadrabile nella fattispecie prevista per le agevolazioni per il risparmio energetico.

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